Statuto
della
"Associazione Nazionale
Grafologi Rieducatori della Scrittura"
ART. 1
E’ costituita una Associazione denominata: “Associazione
Nazionale Grafologi Rieducatori della Scrittura”. Essa è una organizzazione
di Professionisti non lucrativa.
L’A.N.G.Ri.S. copre ed opera in tutto il territorio Nazionale ed è
articolato in sezioni regionali e provinciali.
ART. 2
L’Associazione ha sede in Fermo C.A.P. 63023 Provincia
di Ascoli Piceno Corso Cavour n. 54.
La sede può essere trasferita con delibera dell’Assemblea straordinaria.
ART. 3
L’Associazione ha durata illimitata, ma può
essere sciolta in qualsiasi momento su delibera dell’Assemblea straordinaria.
ART. 4
L’Associazione è apolitica, non ha fini
di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promuovere iniziative e attività didattico-pedagogiche
finalizzate alla prevenzione e al recupero delle difficoltà grafomotorie;
b) organizzare corsi di formazione per professionisti grafologi che intendono
occuparsi di rieducazione della scrittura;
c) promuovere attività culturali volte a far conoscere la figura del grafologo
rieducatore della scrittura e la sua metodologia di recupero delle difficoltà
grafomotorie;
d) organizzare seminari, corsi di aggiornamento, conferenze, ecc. atti sia al
continuo aggiornamento dei soci, sia alla divulgazione delle attività dell’Associazione;
e) promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale insegnante e
direttivo della Scuola di ogni ordine e grado, in considerazione delle possibilità
di prevenzione, individuazione e recupero delle difficoltà grafomotorie;
f) tenere i contatti tra i soci e le istituzioni anche per mezzo di un proprio
bollettino;
g) svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione
pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con
altre istituzioni;
h) prendere i contatti con gli organi competenti per ottenere il riconoscimento
della professionalità;
i) divulgare pubblicazioni, libri, riviste, opere, ecc. edite dall’Associazione.
ART. 5
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere
attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse
connesse e comunque in via non prevalente.
ART. 6
Gli iscritti all’Associazione si suddividono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari.
ART. 7
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto
costitutivo dell’Associazione.
ART. 8
Possono essere ammessi come soci ordinari i grafologi
che hanno seguito un corso di formazione ottenendo un titolo riconosciuto dall’Associazione,
seguito altresì da un corso di formazione specifica tenuto dall’Associazione.
ART. 9
Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolare
benemerenza presso l’Associazione per meriti culturali o solidali. Tale
qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.
ART. 10
Per essere ammessi all’A.N.G.Ri.S. occorre inviare
domanda scritta alla sede nazionale. La domanda deve specificare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) titoli accademici e professionali, corsi di studio frequentati, pubblicazioni
scientifiche, ecc.;
c) indirizzo completo, numero telefonico e facoltativamente anche il numero di
cellulare e l’indirizzo di posta elettronica.
ART. 11
L’accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione
dei soci ordinari spetta al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e viene
comunicata tramite lettera. L’accoglimento o il rigetto dovranno essere
motivati.
L’aspirante socio deve versare la quota annuale entro due mesi dalla data
della comunicazione. Scaduto tale termine la domanda si intende automaticamente
decaduta.
ART. 12
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi
nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare una quota annua entro
il mese di febbraio di ciascun anno, che verrà determinata dall’Assemblea
ordinaria con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida
per l’anno successivo.
Il mancato pagamento della quota associativa nei termini sopra indicati rende
moroso il socio il quale perde, fino a quando non provveda alla sua incombenza,
il diritto di:
a) partecipare alle assemblee dell’Associazione;
b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
c) ricevere l’eventuale bollettino dell’Associazione;
d) rappresentare l’Associazione in Italia o all’estero in occasione
di congressi, seminari, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc.
Le prestazioni dei soci sono gratuite.
ART. 13
La qualifica di socio viene a decadere:
a) in caso di decesso;
b) per regolari dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima della
scadenza dell’anno solare. In caso contrario il socio è obbligato
al pagamento della quota associativa per un altro anno;
c) per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del C.C.;
d) per mancato rispetto dello statuto, del codice deontologico, delle deliberazioni
dell’Assemblea o per indegnità, accertati dal Collegio dei Revisori:
e) per il protrarsi del mancato pagamento della quota associativa da oltre un
anno.
f) I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione,
non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione.
L’eventuale riammissione del socio decaduto va
discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo nazionale.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per
un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione
mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
ART. 14
Il patrimonio dell’Associazione è costituto
da:
a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo:
b) contributi dei soci fondatori e degli ordinari;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzate
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti dall’effettuazione di seminari, congressi, corsi e
quant’altro organizzato dall’A.N.G.Ri.S.
ART. 15
L’anno sociale e l’esercizio finanziario
iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo
e consuntivo da sottoporre, entro il 30 Aprile successivo all’approvazione
dell’Assemblea.
I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione,
nel rispetto del principio della trasparenza. Copia dei bilanci deve essere messa
a disposizione dei Soci assieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea
chiamata ad approvarlo.
ART. 16
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di
quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre NO Profit che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Le quote e i contributi associativi non sono soggetti a rivalutazione e sono intrasmissibili
a qualunque titolo.
ART. 17
Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea ordinaria e straordinaria;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 18
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è
costituita da tutti i soci senza distinzione di categorie e si riunisce in via
ordinaria per l’approvazione dei bilanci, almeno una volta l’anno
su convocazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta lo stesso Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta formale richiesta dal Collegio
dei Revisori o da almeno un quinto dei soci.
La convocazione dell’Assemblea avviene – a mezzo stampa o altri mezzi
– almeno 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
ART. 19
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) determina il numero ed elegge a maggioranza semplice
i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
b) approva la relazione del Presidente e le proposte dei soci;
c) approva l’attività svolta ed il programma dell’anno successivo;
d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali, che devono essere
redatti obbligatoriamente;
e) definisce le quote sociali relative alle varie categorie dei soci ordinari
e fondatori;
f) approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
g) approva il codice deontologico proposto dal Consiglio Direttivo:
h) ratifica il provvedimento consigliare di esclusione dei Soci ai sensi dell’Articolo
13;
i) approva i regolamenti interni;
j) delibera su altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) approva, a maggioranza di due terzi, eventuali modifiche
dello statuto; esse possono essere proposte da qualsiasi socio;
b) delibera lo scioglimento dell’Associazione.
ART. 20
Ogni socio ha diritto da un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia
membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso
delega scritta.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con
la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione,
che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le
deliberazioni sono adottate qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata,
sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre
quarti dei soci.
ART. 21
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo che deve essere composto da cinque, sette, nove o undici membri secondo
la determinazione dell’Assemblea che ne elegge i componenti. Il primo Consiglio
Direttivo e il suo Presidente sono nominati nell’atto costitutivo.
Possono farne parte soci fondatori e soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere
rieletti. Il primo Consiglio Direttivo durerà in carica per un solo anno.
Se si dimette dal Consiglio Direttivo uno dei membri, gli subentra il socio che
nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di
mancata accettazione da parte di quest’ultimo subentra il socio immediatamente
seguente per numero di voti ricevuti; il Consigliere subentrante dura in carica
per il tempo di durata in carica del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno
o su richiesta di due terzi dei consiglieri. Per la validità delle sue
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione va fatta a mezzo stampa o attraverso altri mezzi almeno 20 giorni
prima della data fissata, salvo casi di urgenza.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
a) elegge a maggioranza assoluta con scrutinio segreto
il Presidente;
b) elegge il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
c) elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
d) stabilisce le competenze operative del Presidente, del Vice-Presidente, del
Segretario e del Tesoriere;
e) delibera sull’ammissione dei soci;
f) delibera sulla nomina dei soci onorari;
g) delibera sulla sospensione o sulla esclusione dei soci ai sensi degli articoli
12 e 13; il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall’Associazione;
h) redige la relazione annuale della gestione e predispone il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all’Assemblea ordinaria:
i) delibera sugli eventuali spostamenti della sede da sottoporre alla ratifica
dell’Assemblea ordinaria;
j) delibera la costituzione delle sezioni regionali e di quelle provinciali ad
esse equiparate;
k) scioglie le sezioni regionali e provinciali che operano in contrasto con le
finalità dell’A.N.G.Ri.S. che di fatto non operano più da
anni;
l) prende visione della relazione morale e finanziaria delle sezioni regionali
e provinciali;
m) accorda contributi straordinari alle sezioni che ne facciano motivata richiesta
ad alleghino la relazione morale e finanziaria;
n) delibera l’ammontare delle quote associative annue;
o) dà esecuzione delle delibere dell’Associazione;
p) redige eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 23
Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) rappresenta l’Associazione in giudizio e di
fronte a terzi e firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti
gli affari deliberati;
b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
c) presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
d) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e ai rapporti
con le Autorità tutorie;
e) compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti
pubblici e privati, e all’accertazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni;
il tutto a seguito di regolare delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o altro impedimento del Presidente
prima della scadenza del mandato, subentra il Vice-Presidente, il quale convocherà
entro tre mesi il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del
Consiglio.
ART. 24
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza o dimissioni.
ART. 25
Il Segretario ha le seguenti competenze:
a) tenere e aggiornare il libro dei soci;
b) redigere i verbali delle assemblee e curarne la conservazione;
c) custodire l’archivio.
ART. 26
Il Tesoriere controlla i versamenti dei soci, tiene la
contabilità, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
al Consiglio Direttivo, effettua le riscossioni e pagamenti rilasciando o ritirando
le relative quietanze.
ART. 27
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri
eletti dall’Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al proprio
interno un Presidente. Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione
del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed ha le
seguenti competenze:
a) controlla il bilancio consuntivo e gli atti contabili
e ne riferisce sia al Consiglio Direttivo che all’Assemblea ordinaria;
b) vigila sul rispetto delle norme statutarie, delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
c) vigila sul comportamento etico e professionale dei soci e sul rispetto del
codice deontologico riferendone al Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori è tenuto ad informare
annualmente l’Assemblea dell’attività svolta.
Se si dimette dal Collegio dei Revisori uno dei membri prima della scadenza del
mandato, gli subentra il socio che nell’ultima votazione ha ottenuto il
maggior numero di voti; in caso di mancata accettazione da parte di quest’ultimo
subentra il socio immediatamente seguente per numero di voti ricevuti.
Il subentrante dura in carica per il tempo di durata in carica del Collegio.
ART 28
L’A.N.G.Ri.S è strutturata in sezioni regionali,
a loro volta suddivise in sezioni provinciali.
Le sezioni regionali e quelle provinciali ad esse equiparate devono essere riconosciute
ad approvate dal Consiglio Direttivo nazionale; le altre sezioni provinciali devono
essere riconosciute ed approvate da quella regionale competente. Le sezioni regionali
e provinciali sono economicamente autonome e vengono amministrate sotto personale
responsabilità dei loro organi rappresentativi.
ART. 29
Le sezioni regionali e provinciali hanno i seguenti obblighi:
a) darsi entro un anno dalla data del loro riconoscimento
un regolamento che non sia in contrasto con le norme dello statuto A.N.G.Ri.S
e che tenga conto del regolamento nazionale dell’Associazione;
b) eleggere un consiglio formato almeno da un Presidente e da due consiglieri,
di cui uno con funzioni di Vice-Presidente ed uno di Segretario e Tesoriere. Eventuali
altri membri possono essere previsti dal regolamento;
c) collegarsi con la sede nazionale e con altre sezioni regionali o provinciali
per le iniziative locali consone alle finalità dell’A.N.G.Ri.S.;
d) mettere a disposizione di aspiranti soci i moduli per le nuove iscrizioni e
fornire le informazioni necessarie;
e) inviare annualmente alla sede nazionale o alla sezione regionale di competenza
una relazione morale e finanziaria.
ART. 30
In caso di scioglimento dell’A.N.G.Ri.S per delibera
dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per
oltre due anni, l’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione
e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione
del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea
e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, delle
legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa
di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere
il patrimonio residuo.
ART. 31
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pesaro, lì, 10 novembre 2001
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